Posso esigere il rimborso per il furto del bagaglio sul treno?
Se in treno subite un furto, c'è la possibilità di farsi rimborsare. Tale possibilità è prevista in caso di viaggi su treni Eurostar, Intercity e treni con vagoni letto. Infatti, c'è da sapere che il prezzo del biglietto è comprensivo di una quota di tutela assicurativa in caso di furto. L'ammontare dei rimorsi non è eccessivo, ma meglio di niente. Se sui treni suddetti subite il furto delle valigie, a patto che le stesse siano state adeguatamente sistemate negli appositi spazi per i bagagli, potete richiedere il rimorso di EUR 260 per ciascuna valigia rubata. Ma al massimo vi rimborsano due valigie. Nei treni che dispongono di vagoni letto sono rimborsabili anche eventuali furti di danaro ovvero di altri oggetti, quali, ad esempio, macchine fotografiche PC portatili e altro. Anche in questo caso è previsto un massimale per il rimborso che è l'equivalente dell'importo complessivo per il furto di due valigie. E' importante segnalare immediatamente il furto al personale in servizio nei treni, quindi presentare regolare denuncia alle autorità giudiziarie. Poi si potrà inoltrare la richiesta di rimborso a Trenitalia allegando la copia della denuncia e del biglietto ferroviario. Attenzione ai termini. Tre giorni dal furto per la denuncia, quindici giorni per la richiesta di rimborso.
mercoledì 31 ottobre 2007
martedì 30 ottobre 2007
Arco Marche conciliatore con TELECOM
Arco Marche informa tutti i consumatori che dal mese di Novembre, presso la propria sede di Ascoli Piceno, sarà attivo il sevizio di conciliazione con TELECOM ITALIA. La procedura di Conciliazione è una opportunità per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che si aggiunge ai canali ordinari (servizio telefonico 187 o reclamo scritto) per i clienti Telecom Italia. Questa procedura - completamente gratuita - riguarda i reclami relativi agli addebiti sul Conto Telecom Italia non riconosciuti dai clienti e in generale tutte le problematiche che possono insorgere tra i clienti e Telecom Italia in relazione ai servizi ai quali si è abbonati.Per avviare l'iter della Conciliazione è sufficiente compilare il modulo di “domanda di conciliazione”, reperibile presso gli Uffici di ARCO MARCHE.La domanda di Conciliazione sarà inviata alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione competente per territorio, in funzione del luogo in cui si trova l’utenza.
La Segreteria, a cui è destinato personale Telecom Italia, ha il compito di istruire la pratica e ha l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della procedura.Il tentativo di Conciliazione è seguito da una Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita dal rappresentante dell’ Associazione ARCO, firmataria dell’Accordo Quadro, e da un rappresentante nominato da Telecom Italia.La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, da parte dell’Ufficio di Conciliazione.
E' importante ricordare che, nel corso dello svolgimento della procedura di Conciliazione, Telecom Italia non intraprende iniziative di autotutela (quale la sospensione del servizio) fino a 15 giorni successivi al ricevimento del verbale della seduta di conciliazione. Al termine dei 15 giorni si applicano le ordinarie procedure di gestione del credito.
La Segreteria, a cui è destinato personale Telecom Italia, ha il compito di istruire la pratica e ha l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della procedura.Il tentativo di Conciliazione è seguito da una Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita dal rappresentante dell’ Associazione ARCO, firmataria dell’Accordo Quadro, e da un rappresentante nominato da Telecom Italia.La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, da parte dell’Ufficio di Conciliazione.
E' importante ricordare che, nel corso dello svolgimento della procedura di Conciliazione, Telecom Italia non intraprende iniziative di autotutela (quale la sospensione del servizio) fino a 15 giorni successivi al ricevimento del verbale della seduta di conciliazione. Al termine dei 15 giorni si applicano le ordinarie procedure di gestione del credito.
I COMUNI NON POSSONO RENDERE PUBBLICO LO STATO DI SALUTE DELLE PERSONE CUI VANNO PROPOSTI SUSSIDI.
Il Comune non può rendere pubblici i dati relativi alla salute delle persone che usufruiscono di contributi socio-assistenziali. Lo ha ribadito il Garante della privacy dopo aver ricevuto una segnalazione in cui si lamentava una presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di un Comune. L’amministrazione comunale, per concedere il contributo economico, aveva affisso all’albo pretorio e pubblicato sul proprio sito Internet la delibera in cui veniva fatto esplicito riferimento alla patologia sofferta dal beneficiario, minore d’età. Il Garante ha osservato che, pur essendo state oscurate alcune parti della delibera, quali il nome del minore beneficiario e il tipo di intervento sanitario previsto, la presenza delle generalità del padre, l’indicazione del rapporto di parentela tra questo e il beneficiario, costituiscono informazioni comunque idonee a individuare il minore e a rivelarne lo stato di salute. Il Comune ha quindi adottato nuove misure per la pubblicazione delle deliberazioni, garantendo la trasparenza dell’attività amministrativa relativa all’erogazione di contributi economici attraverso l’omissione dei dati personali e l’apposizione di diciture generiche o codici numerici sostitutivi.
ARCO Marche informa i consumatori: AL VIA AI CONTROLLI ELETTRONICI UNICO 2006
L’agenzia delle Entrate ha avviato lo scorso giugno il controllo automatizzato sulla regolarità delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006. Per le dichiarazioni trasmesse da un intermediario abilitato al servizio Entratel, le comunicazioni saranno trasmesse telematicamente all’agente stesso e non più via posta ai singoli contribuenti. I contribuenti abilitati al servizio Fisco online, invece, troveranno la comunicazione di regolarità nel loro“cassetto fiscale”. Se la dichiarazione è stata presentata in Posta, in banca ovvero trasmessa tramite un ufficio dell’agenzia delle Entrate, le comunicazioni di regolarità continueranno ad essere inviate direttamente al contribuente per posta. La comunicazione dell’agenzia delle Entrate non elimina l’obbligo di conservare il modello Unico presentato e la documentazione relativa fino al 31 dicembre 2011.
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