Il Comune non può rendere pubblici i dati relativi alla salute delle persone che usufruiscono di contributi socio-assistenziali. Lo ha ribadito il Garante della privacy dopo aver ricevuto una segnalazione in cui si lamentava una presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di un Comune. L’amministrazione comunale, per concedere il contributo economico, aveva affisso all’albo pretorio e pubblicato sul proprio sito Internet la delibera in cui veniva fatto esplicito riferimento alla patologia sofferta dal beneficiario, minore d’età. Il Garante ha osservato che, pur essendo state oscurate alcune parti della delibera, quali il nome del minore beneficiario e il tipo di intervento sanitario previsto, la presenza delle generalità del padre, l’indicazione del rapporto di parentela tra questo e il beneficiario, costituiscono informazioni comunque idonee a individuare il minore e a rivelarne lo stato di salute. Il Comune ha quindi adottato nuove misure per la pubblicazione delle deliberazioni, garantendo la trasparenza dell’attività amministrativa relativa all’erogazione di contributi economici attraverso l’omissione dei dati personali e l’apposizione di diciture generiche o codici numerici sostitutivi.
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