mercoledì 21 novembre 2007

Nulle le notifiche ad un familiare non convivente

ARCO MARCHE porta a conoscenza della Sentenza n. 23578/2007, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di validità delle notifiche dei verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada dichiarando nulla la notifica effettuata nelle mani di un familiare non convivente. Il ricorrente ha promosso ricorso per Cassazione lamentando di non ritenere valida la notifica del verbale di infrazione eseguita a mani della madre non convivente in quanto residente sia pure nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo fondato. Infatti, pur essendo condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata a mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullità della notifica, tuttavia, quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita dal momento che abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria dell'atto e che, pertanto, è anche da escludere che fosse neppure temporaneamente convivente, la nullità della notifica non può non esser riconosciuta.

ARCO CHIARISCE SULLE AGEVOLAZIONI E MUTUI

Una recente normativa a tutela dei consumatori, che consente l’estinzione anticipata senza penali e la portabilità del mutuo, chiarisce anche che le agevolazioni fiscali non decadono con l’estinzione del mutuo. Le suddette agevolazioni previste al momento della stipula del mutuo ipotecario, comprendono varie voci d’imposta quali: registro, bollo, catasto e tasse sulle concessioni governative; e vengono sostituite da un’unica aliquota del 2% o dello 0.25% nel caso si tratti dell’acquisto della prima casa. Ora a tali agevolazioni non si perderà diritto anche se si estingue il mutuo prima di 18 mesi dalla stipula.