mercoledì 27 febbraio 2008

SOSPETTATI E' REATO TRATTENERLI

Ne dà informazione l’Arco Marche, per voce del presidente Andrea Calvaresi, che spiega: l’addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale che abusando dei poteri trattiene contro la sua volontà una persona sospetta di furto può essere indagato per il reato di violenza privata e di sequestro di persona. Lo ha dichiarato la Corte di cassazionme, sez. V penale, con la sentenza n.46405 del 13 dicembre 2007. Un sorvegliante incaricato dello svolgimento delle funzioni all’interno di un supermercato ha chiesto ad un cliente di seguirlo nei propri uffici per accertamenti. Nonostante il vigilante avesse visivamente verificato la sottrazione di un rossetto, all’esito dei successivi controlli non è emerso nessun prodotto trafugato. Ma il sorvegliante ha comunque trattenuto la persona per accertamenti contro la sua espressa volontà. All’esito di un’accesa discussione,l’interessato è riuscito ad uscire formalizzando una denuncia penale al carico del vigilante. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità dell’improvvisato sceriffo e la Cassazione ha sostanzialmente confermato questa determinazione con rinvio al giudice di merito per l’accertamento conclusivo della sussistenza del reato di violenza privata e di sequestro di persona.

PARCHEGGIO HOTEL, IL CLENTE E' TUTELATO

Ne dà informazione l’Arco Marche, per voce del presidente Andrea Calvaresi che spiega: può essere risarcito l’automobilista che concorda di parcheggiare il mezzo nell’area riservata ai clienti dell’albergo ma poi subisce nottetempo un furto con scasso. La responsabilità del gestore non può però essere estesa automaticamente anche al valore delle cose rubate. Lo ha confermato il tribunale civile di Nola con la sentenza del 30 ottobre 2007. Un cittadino si è recato presso un hotel con il proprio veicolo carico di capi di abbigliamento richiedendo assistenza per il parcheggio. A parere del gestore l’automobile poteva essere tranquillamente lasciata parcheggiata, carica, in prossimità dell’hotel nell’area specificatamente attrezzata. A seguito del successivo furto del carico contenuto nel veicolo l’interessato ha richiesto il risarcimento dei danni subiti e il tribunale ha accolto in parte la domanda dell’attore. La perticolare responsabilità prevista dal Codice Civile per gli albergatori non può trovare immediata applicazione, specifica il giudicante,” con riferimento ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno”. In pratica il solo contratto di pernottamento non è sufficiente a sostenere la responsabilità dell’albergatore. Per ottenere un risarcimento specifico, prosegue la sentenza, occorre dimostrare che accanto al normale accordo di pernottamento si fosse pattuito anche uno specifico contratto di posteggio. Questa ulteriore convenzione “sarebbe rientrata nello schema legale del contratto di deposito, ravvisandosi in essa tutti gli elementi costitutivi di detta figura negoziale e, in particolare, quello predominante dell’affidamento in custodia”. Nel caso sottoposto all’esame del tribunale l’attore ha effettivamente concordato con l’addetto al ricevimento il parcheggio del propeio veicolo in una pertinenza esclusiva dell’albergo munita anche di cancello per la chiusura serale. Questa condotta ha determinato il perfezionarsi di un contratto di posteggio per comportamento concludente in quanto, conclude la sentenza, nei casi in cui una struttura alberghiera metta a disposizione un’area delimitata e sorvegliata “finisce per offrire univocamente un servizio aggiuntivo di custodia” delle auto parcheggiate. Ma questa responsabilità non può estendersi anche al valore delle cose contenute nel veicolo. Il contratto di posteggio non estende infatti automaticamente tale obbligo al contenuto dell’abitacolo.