lunedì 18 febbraio 2008

SENTENZA CASSAZIONE SUI PERMESSI PER INVALIDI

ARCO Associazione Consumatori Marche , rende noto che la Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 719/2007, ha accolto le ragioni di una persona con disabilità alla quale erano state elevate delle sanzioni amministrative per aver circolato in zona a traffico limitato. La Corte ha osservato che il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, previsto dall'art. 381, 2° e 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato a uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali il comune abbia limitato la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.