martedì 13 novembre 2007

ARCO MARCHE FA CHIAREZZA SUI RECESSI E CONTRATTI DI LUCE E GAS

L’Authority per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera 144/04 del 26 giugno 2007, ha dettato le nuove regole per i recessi ai contratti di fornitura di luce e gas. Nel caso in cui il consumatore volesse aderire per l’approvvigionamento domestico di luce e gas, potrà rivolgersi direttamente al nuovo fornitore che interverrà sul precedente con almeno un mese di preavviso. Il consumatore dovrà inoltrare in proprio la richiesta di recesso solo nel caso di cessazione definitiva del contratto di fornitura. Se volesse recedere dal contratto l’azienda fornitrice, essa dovrà informare l’utente con almeno sei mesi di anticipo.
Nel caso in cui l’utente dovesse ripensarci dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di fornitura, avrà sempre 10 giorni per chiedere l’annullamento.
Altro caso è invece quello delle “proposte di contratto”. Se si sottoscrive una proposta, l’azienda fornitrice ha l’obbligo di comunicarne l’accettazione entro 45 giorni, trascorsi i quali tale proposta risulterà non evasa e il consumatore sarà libero di cercare un altro fornitore.
Tutte queste regole sono valide solo per i contratti annuali; vale a dire che non valgono nel caso di contratti di fornitura stagionale.